Altra sentenza g.m.s. L’Ospedale pediatrico del Bambin Gesù di Roma ha licenziato per giustificato motivo soggettivo (L. 15 luglio 1966) con preavviso, un'infermiera professionale del reparto di pediatria, previa rituale contestazione dei seguenti due addebiti: aver il giorno 20 maggio 1997 preparato (e consegnato per la somministrazione), una terapia con dosaggio superiore a quello prescritto; avere il 22 maggio successivo, in relazione all’episodio precedente, tenuto una condotta aggressiva ed ingiuriosa verso la caposala e le colleghe. La ricorrente procede al ricorso sulla base di 3 motivazioni: Censura la sentenza impugnata per la valutazione delle risultanze istruttorie relative al primo episodio ( sovradosaggio che sarebbe affermato solo dalla madre del bambino) ; Contestato poi il secondo episodio; Cercando di trovare vizi di forma o comunicazione (così da rendere il licenziamento inefficace e quindi illegittimo); Dall’esito di un’ampia istruttoria testimoniale la Corte d'appello ha ritenuto i fatti accertati ed il loro disvalore proporzionato al provvedimento solutorio assunto. Il secondo episodio affermato dalla caposala. Il ricorso fu pertanto respinto. PQM La Corte rigetta il ricorso (l'infermiera fu licenziata) e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 32,00 oltre Euro 1500 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA.. Effetti del licenziamento illegittimo In caso di licenziamento illegittimo il lavoratore ha diritto a una particolare tutela (obbligatoria o reale) a seconda della dimensione dell'azienda. Tutela obbligatoria: riassunzione del lavoratore La tutela obbligatoria del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo obbliga il datore di lavoro a riassumere il lavoratore entro 3 giorni, senza diritto alla retribuzione arretrata non data, oppure, a pagargli un'indennità, a titolo di risarcimento del danno. Quest'ultima dovrà essere compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione al numero dei dipendenti, alla dimensione dell'impresa, all'anzianità, al comportamento e alle condizioni delle parti. La tutela obbligatoria del lavoratore si applica valutando le dimensioni dell'azienda ovvero nei confronti dei datori di lavoro anche non imprenditori , che occupano fino a 15 dipendenti (5 se agricoli) in ciascuna unità produttiva oppure fino a 60 complessivamente se nell'unità produttiva interessata sono occupati meno di 16 dipendenti. Questa tutela si applica anche alle organizzazioni di tendenza, cioè datori non imprenditori che svolgono attività senza fini di lucro (sindacati, partiti politici, associazioni religiose, culturali). Si applica inoltre ai lavoratori dipendenti da enti pubblici in cui la stabilità non è garantita da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale. (art. 8 della L. 604/66; art. 2 L. n. 108/90). Tutela reale: reintegrazione del lavoratore La tutela reale del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo obbliga il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto e nelle mansioni occupate. Oltre alla reintegrazione il datore di lavoro è tenuto a risarcire il lavoratore del danno subito pari alla retribuzione globale di fatto, non inferiore a 5 mensilità, che il lavoratore non ha percepito, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Tale risarcimento prevede anche il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Il lavoratore ha facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione, ed entro 30 giorni dall'invito a riprendere il lavoro, un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno per le retribuzioni non percepite. La tutela reale del lavoratore si applica valutando le dimensioni dell'azienda ovvero nei confronti dei datori di lavoro anche non imprenditori, che occupano più di 15 dipendenti (5 se agricoli) in ciascuna unità produttiva o più di 15 dipendenti (5 se agricoli) nello stesso Comune, anche se ciascuna unità produttiva non raggiunge il limite o con più di 60 dipendenti complessivamente se nell'unità produttiva interessata sono occupati meno di 16 dipendenti. Questa tutela non si applica, invece, ai datori di lavoro che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. (art. 18 L.300/70 Statuto dei lavoratori). http://www.provincia.torino.it/sito_lavoro/cessazione/licenziamento